A cura dell’Avv. Roberta Olmari
Una società viene definita “società di fatto” quando sorge in base ad un’intesa verbale o ad un semplice comportamento concludente, dal quale emerga inequivocabilmente la volontà delle parti di costituire un rapporto sociale. In virtù di tale stretto rapporto, molti dei fornitori delle società risultano essere i medesimi e la confusione dei patrimoni rende unica anche la massa attiva, cosicchè la dichiarazione di liquidazione giudiziale di una delle società può essere estesa anche all’altra.
Per comprovare l’esistenza di una società di fatto ai sensi dell’art. 2247 del c.c., oltre all’elemento soggettivo, rappresentato dalla comune intenzione dei contraenti di costituire un vincolo e di collaborare per perseguire uno scopo di lucro guidati dall’affectio societatis, ossia dalla volontà di essere soci, deve sussistere l’elemento oggettivo rappresentato dal conferimento di beni o servizi finalizzato alla formazione di un fondo comune.
L’esistenza della super società di fatto è provata dalla ricorrenza di una serie di indici sintomatici:
· lo svolgimento da parte dei medesimi soggetti di ruoli preponderanti nell’amministrazione delle medesime società;
· la coincidenza tra le attività e l’organizzazione delle diverse società collegate;
· lo svolgimento dell’attività di impresa in locali anche parzialmente coincidenti;
· l’esistenza di ricavi derivanti soprattutto da fatturati intercompany
In ordine ai rapporti di commistione soggettiva tra le varie società costituenti l’unico consorzio tipico della società di fatto, è sintomatica la circostanza per cui il management e/o la proprietà è spesso riferibile a componenti del medesimo nucleo familiare, soggetti che contemporaneamente rivestono cariche sociali in tutte le altre società, quali rappresentanti legali e/o soci di maggioranza, di talché il potere gestionale di tutte le società è in mano alla medesima famiglia.
L’identità di soggetti che compongono tutte le società costituenti la sdf ed il rapporto di stretta parentela che lega le persone fisiche che le compongono ed anche le amministrano, dal lato interno, genera, rafforza e cementa il comune interesse nell’impresa familiare e nel suo scopo sociale, e soprattutto, dal lato esterno, rende assai scemata agli occhi dei terzi l’imputabilità degli atti di gestione compiuti dalle persone fisiche all’una piuttosto che all’altra società facenti capo al nucleo familiare, ed ingenera l’opinione che il soggetto agisca come socio di un unico consorzio.
In ogni caso è comunque essenziale la presenza anche dell’elemento oggettivo rappresentato dalle ingerenze “economiche tra le società” .
Altro elemento tipico della fattispecie è la comunanza della sede sociale, spesso legata ad insegne aventi il medesimo logo.
Da ultimo occorre dare allegazione e cognizione negli atti di causa dell’esistenza dello stato di insolvenza delle singole società costituenti la super società di fatto, la Cassazione statuisce: “lo stato di insolvenza delle società che non siano in liquidazione va desunto non già dal rapporto tra attività e passività, bensì dall’impossibilità dell’impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, che si traduca in una situazione d’impotenza strutturale (e non soltanto transitoria) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, per il venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie allo svolgimento dell’attività” (da ultimo Cass., Sez. 1, 3 marzo 2022, n. 7087).