Le Sezioni Unite confermano che il mutuo solutorio è un valido titolo esecutivo

La destinazione delle somme mutuate al ripianamento di pregresse esposizioni, anche se realizzato attraverso una mera operazione contabile di giroconto, non esclude ma al contrario presuppone il perfezionamento del mutuo che, in presenza dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c., costituisce, pertanto, valido titolo esecutivo.

L’accredito in conto, realizzando la disponibilità giuridica delle somme in capo al mutuatario, infatti, integra elemento costitutivo del contratto di mutuo, non rilevando che le somme siano poi state immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, essendo tale destinazione conseguente ad atti disposizioni diversi e estranei alla fattispecie contrattuale.

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