- Secondo un orientamento ormai consolidato, la Suprema Corte ha ribadito l’esclusione della nullità del pignoramento ogni qualvolta lo stesso (o la sua nota di trascrizione) riporti dati catastali non aggiornati, purché non vi sia incertezza sull’identificazione fisica dei beni e sussista continuità tra gli originari estremi catastali e quelli come risultanti modificati anteriormente al pignoramento stesso.
- La continuità delle trascrizioni non deve sussistere nel momento di avvio dell’azione esecutiva, ma, in quanto funzionale alla vendita, prima dell’autorizzazione ex art 569 c.p.c. In difetto il giudice non può disporre la vendita e deve pronunciare la chiusura anticipata del processo esecutivo.
- Tuttavia, ove la vendita forzata sia stata comunque disposta, essa non sarà né invalida né inefficace per mancata continuità delle trascrizioni, il cui ripristino è fatto salvo senza limite temporale alcuno e con efficacia retroattiva. La legittimità della revoca dell’aggiudicazione da parte del giudice potrà, in ogni caso, aversi laddove risulti compromessa l’affidabilità della liquidazione giudiziale per persistente incertezza dei suoi presupposti.