La Cassazione precisa il concetto di “sussidiarietà” dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.

Azione di ingiustificato arricchimento - Sussidiarietà ex art. 2042 c.c. - Verifica

Le Sezioni Unite Civili hanno chiarito e definito l’ambito di applicazione dell’azione di ingiustificato arricchimento prevista dall’art. 2041 c.c.., affermando il seguente principio:

«Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico.».

Con la pronuncia in epigrafe viene ribadito il concetto di rimedio restitutorio della succitata azione, ma al pari la sua natura sussidiaria e residuale, e dunque proponibile solo in assenza di altra azione tipica esperibile nella fattispecie concreta, fondata su contratto, sulla legge, o su clausole generali (come nel caso di responsabilità aquiliana o di responsabilità precontrattuale).
Nello specifico le Sezioni Unite, intervenendo su quella che deve ritenersi la corretta interpretazione del criterio di residualità, hanno chiarito che l’azione di ingiustificato arricchimento resta preclusa:
a) laddove la residualità sia derivata da un “ostacolo di diritto addebitabile allo stesso impoverito” (es. prescrizione e decadenza dall’azione tipica principale), ovvero nel caso in cui consegua al “mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa di un suo interesse” (es. carenza di prova circa l’esistenza del danno ingiusto).
b) in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità consegua all’ “illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.

Pertanto, con specifico riferimento al caso rimesso alle Sezioni Unite, avuto riguardo alle azioni risarcitorie fondate su responsabilità precontrattuale o extracontrattuale l’azione di ingiustificato arricchimento sarà sempre proponibile qualora il rigetto della domanda risarcitoria dipenda dalla mancanza ab origine del titolo fondante la domanda principale (es. carenza degli elementi costitutivi della fattispecie legale o sussistenza di elementi impeditivi).

La S.C. ricorda, altresì, che nell’ipotesi di accoglimento in primo grado dell’azione di arricchimento senza causa, laddove sia stato omesso il previo positivo riscontro dell’esistenza del requisito della sussidiarietà della stessa, la questione è rilevabile d’ufficio dal giudice d’appello, anche in difetto di uno specifico motivo di impugnazione, non essendosi al riguardo formato il giudicato interno.

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