Successioni “mortis causa” - Eredità devolute ai minori o agli incapaci - Accettazione con beneficio d’inventario - Art. 489 cod. civ. - Fattispecie complessa a formazione progressiva - Perfezionamento - Redazione dell’inventario- Causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari
La Sezione Seconda, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto ovvero una questione di massima di particolare importanza in relazione alla natura del procedimento di accettazione con beneficio di inventario delle eredità devolute in favore dei minori di età e alle conseguenze derivanti dalla mancata redazione dell’inventario.
In particolare, occorre stabilire se:
- nel caso di eredità devoluta ai minori o agli incapaci, l’accettazione beneficiata costituisca una fattispecie complessa a formazione progressiva che richiede per il suo perfezionamento e ad ogni altro effetto anche la redazione dell’inventario, o se tale adempimento operi esclusivamente quale causa di decadenza dalla limitazione di responsabilità per i debiti ereditari;
- se – quindi – tale beneficio si acquisti o meno in via automatica per effetto della dichiarazione ex art. 484 c.c. resa dal rappresentante dell’incapace o solo con la redazione dell’inventario, questione che incide anche sul regime della responsabilità per i debiti nel periodo intermedio;
- se il chiamato (incapace o minore) nel cui interesse sia stata fatta la dichiarazione ex art. 484 c.c. ma non l’inventario, possa rinunciare all’eredità fino a che non sia spirato il termine di un anno previsto dall’art. 489 c.c..