Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15130 del 29.05.2024, hanno risolto il contrasto giurisprudenziale formatosi in relazione ai mutui a tasso fisso con piano di ammortamento cd. “alla francese” (cioè, a rata costante, con quota interessi decrescente e quota capitale crescente) statuendo che l’omessa indicazione nel contratto della tipologia di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi non determina alcuna nullità. È stato quindi affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.