Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale insorto, affermando che il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante ogni qualvolta la somma mutuata sia stata effettivamente, anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario, che abbia assunto obbligazione espressa e incondizionata di sua restituzione.
Il fatto, pertanto, che la somma erogata al mutuatario, in base alle previsioni contrattuali, sia stata versata su un deposito cauzionale infruttifero costituito dalla banca e sottratto alla sua disponibilità, cui non abbia fatto seguito nuovo atto pubblico o scrittura privata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, non esclude che il mutuo costituisca valido titolo esecutivo, fatta eccezione per il caso di espressa esclusione di un’univoca e incondizionata obbligazione restitutoria delle somme mutuate in capo al mutuatario.
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