Su eredità beneficiata e minori si esprimono le Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Seconda con l’ordinanza interlocutoria n. 34852, sono intervenute precisando che:

 

  • La dichiarazione di accettazione beneficiata dell’eredità in favore di un minore, effettuata dal suo legale rappresentante, determina l’acquisizione, in capo al medesimo, della qualità di erede, anche se non è seguita dalla redazione dell’inventario. Tale adempimento potrà essere effettuato da quest’ultimo entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, in tal caso usufruendo del beneficio che limita la sua responsabilità e, solo in caso contrario, sarà considerato erede puro e semplice.
  • È esclusa la successiva facoltà del minore, al raggiungimento della maggiore età, di rinunciare all’eredità, in quanto la dichiarazione di accettazione con beneficio esprime definitivamente la volontà del dichiarante di accettazione dell’eredità e non introduce una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione.
Ultimi aggiornamenti

CHIAMA PER  UN APPUNTAMENTO